Condizioni generali di acquisto (dal 06.03.2018)

1 Scopo

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (AEB) si applicano a tutti gli ordini di materiali, merci, prodotti e servizi, alla loro elaborazione e alle eventuali richieste da parte nostra per preventivi o quotazioni.

1.2 Le presenti CG si applicano solo se il fornitore o l’appaltatore è un imprenditore ai sensi del § 310 BGB.

1.3 L’ultima versione di questi termini e condizioni, che è comunicata in forma di testo, sarà anche considerata come un accordo quadro per transazioni future simili, senza le quali dovremmo fare riferimento ad esse, salvo diverso accordo.

1.4 Questi termini e condizioni si applicano esclusivamente. Non riconosciamo termini e condizioni contrastanti o devianti; la loro validità richiede il nostro espresso consenso scritto. Il requisito del consenso scritto espresso si applica anche se accettiamo la consegna o il servizio con la conoscenza delle condizioni generali del fornitore o dell’appaltatore, in modo che una conferma non sia giustificata.

1.5 Salvo prova contraria, prevarrà un contratto scritto o la nostra conferma scritta per il contenuto dei singoli accordi prioritari.

2 tempi di consegna e tempi di consegna

2.1 Il tempo di consegna specificato da noi nell’ordine è vincolante.

2.2 Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora risulti evidente che non è possibile soddisfare i tempi di consegna concordati.

2.3 Se il fornitore è inadempiente, abbiamo diritto alle richieste legali.

3 Consegna, imballaggio, documenti, trasferimento del rischio

3.1 La consegna viene effettuata nel luogo indicato nell’ordine, all’interno della Germania “domicilio gratuito”, altrimenti interamente versato, secondo il DDP Incoterms (versione della ICC del 2010). Se la destinazione non viene specificata e non è stato concordato nient’altro, la consegna deve essere effettuata presso la nostra sede legale a Wuppertal. La rispettiva destinazione è anche il luogo di esecuzione per la consegna e qualsiasi prestazione successiva.

3.2 Il fornitore si impegna a ottenere le approvazioni richieste per l’esportazione e l’importazione delle merci.

3.3 Nel caso in cui il fornitore faccia dichiarazioni sul carattere originario delle merci vendute, si impegna a facilitare la verifica delle prove dell’origine da parte dell’amministrazione doganale e a fornire le informazioni necessarie, nonché a fornire le necessarie conferme.

3.4 I costi di imballaggio sono a carico del fornitore, salvo diverso accordo scritto. Il fornitore deve soddisfare i requisiti della relativa ordinanza di imballaggio. Su nostra richiesta, il fornitore deve ritirare l’imballaggio a sue spese.

3.5 Il fornitore è tenuto a indicare il nostro numero d’ordine su tutti i documenti di spedizione e le bolle di consegna.

3.6 Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale delle merci deve essere trasferito a noi al termine della spedizione nel luogo di destinazione per ogni tipo di spedizione.

4 prezzi e condizioni di pagamento

4.1 I prezzi indicati nell’ordine sono vincolanti. Includono tutte le tasse (tasse di vendita escluse), i contributi, l’assicurazione e tutti i costi sostenuti dal fornitore per l’esecuzione dell’ordine fino alla consegna delle merci inclusa nel luogo di destinazione, tutti gli imballaggi e i documenti necessari.

4.2 La fattura del fornitore deve indicare il numero e la data del nostro ordine.

4.3 I diritti di compensazione e di ritenzione, nonché l’opposizione al contratto non adempito ci hanno diritto nella misura legale. In particolare, abbiamo il diritto di trattenere i pagamenti a causa del fatto che abbiamo ancora richieste di risarcimento da servizi incompleti o difettosi nei confronti del fornitore.

5 Garanzia, reclami per difetti, limitazioni

5.1 Per i nostri diritti in caso di difetti materiali e difetti di proprietà della merce (inclusa consegna errata e breve) e altre violazioni di doveri da parte del fornitore, le disposizioni di legge, se non diversamente indicato di seguito.

5.2 Il fornitore ci fornisce la merce esente da difetti materiali e legali. Il fornitore si assume la garanzia che le merci siano pienamente idonee all’uso previsto contrattualmente e che soddisfino i livelli prestazionali concordati. Tutte le dichiarazioni o garanzie in cataloghi, opuscoli, documenti di vendita o nel sistema di garanzia della qualità del fornitore sono vincolanti per lui. Le specifiche tecniche fornite dal fornitore sono le nostre garanzie.

5.3 Conformemente alle disposizioni di legge, il fornitore è responsabile in particolare per garantire che le merci abbiano la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti o le specifiche che sono oggetto del rispettivo contratto o sono incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGV sono considerate un accordo sulla condizione. Non fa differenza se le descrizioni dei prodotti o le specifiche provengono da noi, dal fornitore o dal nostro cliente.

5.4 Il fornitore si impegna a ispezionare le merci durante le quali il fornitore deve verificare se i prodotti da consegnare sono privi di difetti materiali e difetti di proprietà e corrispondono alle caratteristiche e agli standard concordati, nonché descrizioni e specifiche dei prodotti.

5.5 Le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB) si applicano all’ispezione commerciale e alla notifica di vizi, fatte salve le seguenti condizioni: Il nostro obbligo di ispezione è limitato ai difetti che sono rivelati nella nostra ispezione delle merci in entrata sotto ispezione esterna compresa la consegna documenti (es. danni di trasporto) o possono essere identificati mediante campionamento durante il nostro controllo di qualità. Nella misura in cui è stata accettata l’accettazione, non è necessario indagare. Inoltre, dipende dalla misura in cui un’indagine, tenendo conto delle circostanze del singolo caso nel normale corso degli affari, è fattibile. Nel considerare quali siano le misure ragionevoli, il costo e il tempo necessari per una revisione dovrebbero essere presi adeguatamente in considerazione, le strutture di collaudo tecnico a nostra disposizione e la necessità delle nostre conoscenze tecniche per condurre le indagini. Il nostro obbligo di lamentarsi dei difetti scoperti successivamente rimane inalterato.

5.6 Le prestazioni successive includono anche la rimozione di merci difettose e la reinstallazione, a condizione che le merci siano state installate in base alla loro natura e destinazione d’uso in un altro articolo e siano state apposte in un altro luogo; la nostra richiesta statutaria di compensazione per le spese corrispondenti rimane inalterata. Il fornitore sostiene anche le spese richieste a scopo di test e prestazioni supplementari se risulta che non vi era in realtà alcun difetto. La nostra responsabilità per danni in caso di rimozione ingiustificata di difetti rimane inalterata; tuttavia, siamo responsabili solo se abbiamo riconosciuto o gravemente negligente non ha riconosciuto che non vi era alcun difetto.

5.7 Deviazione dal § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB, abbiamo anche diritto a diritti di garanzia illimitati anche se il difetto alla conclusione del contratto a causa di colpa grave ci è rimasto sconosciuto.

5.8 Il nostro ricorso legale reclama acc. Abbiamo pieno diritto ai §§ 445a, 445b e § 478 BGB.

5.9 Contrariamente a § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB (codice civile tedesco), il periodo di prescrizione per i vizi materiali è di tre anni dal trasferimento del rischio o, se l’accettazione è stata accettata, dall’accettazione.

6 diritti di proprietà

6.1 Il fornitore garantisce che i diritti di terzi non siano violati dalla modifica e dall’uso dei beni.

6.2 Se siamo reclamati da una terza parte, il fornitore è tenuto ad esonerarci da tali richieste in caso di prima richiesta scritta. Tale obbligo di indennizzo del fornitore include anche le spese che derivano necessariamente a noi da e in relazione a una richiesta da parte di terzi, a meno che il fornitore dimostra che egli non è responsabile per la violazione del dovere in base alla violazione dei diritti di proprietà.

7 Legge applicabile e giurisdizione

7.1 Per questi GPC e il rapporto contrattuale tra noi e il fornitore, compresa la loro conclusione e la loro interpretazione, si applica il diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della Convenzione internazionale delle vendite delle Nazioni Unite (CISG).

7.2 Esclusiva – anche internazionale – la giurisdizione per tutte le controversie in relazione al rapporto contrattuale esiste presso la nostra sede di Wuppertal. Tuttavia, in tutti i casi, abbiamo anche il diritto di agire nel luogo di giurisdizione generale del fornitore.

8 lingua del contratto

Nella misura in cui al fornitore è stata fornita una traduzione in inglese di questi AEB, in caso di deviazioni si applica solo la versione tedesca.